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Ordinanza — n. 25160/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding robbery charge and video footage admission as specific and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Dridi Ahmed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to admit surveillance footage and the classification of the crime as robbery rather than theft. The court rejected these arguments, finding the first complaint specific and the second legally unfounded based on the continuous nature of the theft and subsequent violence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 624 c.p.p.: Appeals claiming specific defects in reasoning regarding evidence admission or criminal qualification are inadmissible if the lower court's decision is based on coherent logic and lacks manifest illogicality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Robbery Qualification Specificity of Appeal Surveillance Evidence Theft and Violence Continuity rapina furto di lieve entità furto per mestiere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 624 c.p.p.
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh
Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.
Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia
273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI AHMED (CUI. 04XKFGG) nato il 01/09/1989 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dridi Ahmed; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione dei filmati di videosorveglianza dell'esercizio commerciale è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esente da manifesta illogicità e congrua con le risultanze istruttorie, hanno illustrato le ragioni della non necessarietà dell'integrazione probatoria cui era stata subordinata la richiesta di abbreviato alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi (vedi pagina 2 della sentenza impugnata).

Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame. ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.

Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione del personale del supermercato è stata posta in essere per conseguire l'impunità per l'indebita sottrazione (pagg. 2/3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigl. e t stenso