Italian Court dismisses appeal claiming mandatory substitute sentences, ruling discretion exists and no nullity occurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Guerfali and Amor inadmissible, rejecting their claim that substitute sentences were mandatory. The appellants argued the court failed to propose a substitute penalty, but the court found the benefit of suspended sentence had already been granted. Consequently, the court held that the judge's discretion regarding substitute penalties precludes nullity for omitting the statutory warning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The judge possesses discretionary power to propose substitute sentences, and the omission of the statutory warning does not render the judgment null when the prerequisites for such measures are absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERFALI SALOUA nato il 27/07/1981 SABER AMOR nato il 06/07/1972 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saloua Guerfali e Amor Saber, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata applicazione di pene sostitutive, è manifestamente infondato; che, in primo luogo, l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto, sia pure in via condizionata); che il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo una valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva, esplicitata dalla prognosi negativa fondata sull'ancora attuale permanenza del reato (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710;
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 E ten