Sentenza — n. 25156/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILAZZO ANTONINA nato a MILAZZO il 26/10/1962 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Antonina MILAZZO; Ritenuto che, con l'unico motivo di impugnazione, si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 157, 158 e 159 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati contestati in data anteriore alla definizione del giudizio di appello; che i reati risultano commessi sino al 4 novembre 2015, di modo che il termine prescrizionale ultimo verrebbe a maturare definitivamente il 4 maggio 2023; che il giudice di primo grado ha indicato nell'intestazione della sentenza la sospensione dei termini per complessivi 1281 giorni, senza darne compiuta illustrazione (e senza che valide ragioni emergano aliunde); che la sentenza di appello è stata emessa il 6 novembre 2023 è dunque in data successiva al decorso del termine ex artt. 157-161 cod. proc. pen.; che negli atti di trasmissione a questa Corte si indica una sospensione di un anno e sei mesi ai sensi degli artt. 157, ultimo comma, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen., ma la norma richiamata è inconferente in difetto di pronuncia di sentenza di non doversi procedere; che occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 25156/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati contestati in data anteriore alla definizione del giudizio di appello; che i reati risultano commessi sino al 4 novembre 2015, di modo che il termine prescrizionale ultimo verrebbe a maturare definitivamente il 4 maggio 2023; che il giudice di primo grado ha indicato nell'intestazione della sentenza la sospensione dei termini per complessivi 1281 giorni, senza darne compiuta illustrazione (e senza che valide ragioni emergano aliunde); che la sentenza di appello è stata emessa il 6 novembre 2023 è dunque in data successiva al decorso del termine ex artt. 157-161 cod. proc. pen.; che negli atti di trasmissione a questa Corte si indica una sospensione di un anno e sei mesi ai sensi degli artt. 157, ultimo comma, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen., ma la norma richiamata è inconferente in difetto di pronuncia di sentenza di non doversi procedere; che occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILAZZO ANTONINA nato a MILAZZO il 26/10/1962 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonina MILAZZO; Ritenuto che, con l'unico motivo di impugnazione, si lamenta l'erronea applicazione degli articoli 157, 158 e 159 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei reati contestati in data anteriore alla definizione del giudizio di appello; che i reati risultano commessi sino al 4 novembre 2015, di modo che il termine prescrizionale ultimo verrebbe a maturare definitivamente il 4 maggio 2023; che il giudice di primo grado ha indicato nell'intestazione della sentenza la sospensione dei termini per complessivi 1281 giorni, senza darne compiuta illustrazione (e senza che valide ragioni emergano aliunde); che la sentenza di appello è stata emessa il 6 novembre 2023 è dunque in data successiva al decorso del termine ex artt. 157-161 cod. proc. pen.; che negli atti di trasmissione a questa Corte si indica una sospensione di un anno e sei mesi ai sensi degli artt. 157, ultimo comma, cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen., ma la norma richiamata è inconferente in difetto di pronuncia di sentenza di non doversi procedere; che occorre, quindi, rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione di tutti i reati ascritti agli odierni imputati.
Che tale declaratoria di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consigli Est9-nsore Il P