Ordinanza — n. 25155/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Lucio Minopoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta reiterativo e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama la già avvenuta considerazione del solo danno patrimoniale mediante l'applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod. pen. (cfr. p. 5), coerentemente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante comune non è compatibile con quella speciale nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata in tal senso Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25155/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la completezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della suddetta circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è pertanto infondato, a fronte di un percorso argomentativo che implicitamente ma chiaramente disattende le altre deduzioni difensive sul punto, in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dells3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINOPOLI LUCIO nato a NAPOLI il 29/03/1973 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lucio Minopoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante generica di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., risulta reiterativo e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama la già avvenuta considerazione del solo danno patrimoniale mediante l'applicazione dell'art. 648, quarto comma, cod. pen. (cfr. p. 5), coerentemente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attenuante comune non è compatibile con quella speciale nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata in tal senso Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la completezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della suddetta circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è pertanto infondato, a fronte di un percorso argomentativo che implicitamente ma chiaramente disattende le altre deduzioni difensive sul punto, in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dells3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IR ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consigli r Estensore Il Preside