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Ordinanza — n. 25153/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive, inadmissible, or factually unfounded regarding necessity and non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucia Melania Galeone inadmissible, rejecting all three grounds for review. The court found the first argument regarding necessity to be repetitive and contradicted by established case law excluding necessity when resolving housing needs through crime. The second ground challenging non-prosecution was deemed inadmissible in a legitimacy review, while the third regarding alternative measures was rejected as factually unfounded due to the defendant's prior suspension benefit. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: Repetitive, inadmissible, or factually unfounded grounds in a cassation appeal do not justify overturning a lower court's decision on necessity, non-prosecution, or alternative sentencing measures.

Parole chiave

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necessity defense non-prosecution cause alternative measures cassation appeal procedural inadmissibility fabbisogno abitativo stato di bisogno diritto a condizioni minime d'esistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Lucia Melania Galeone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
278520); considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
278520); considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520); considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710
pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710;
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEONE LUCIA MELANIA nato a MILANO il 29/10/1973 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lucia Melania Galeone, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. perì., è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che - p. 6 - richiama la costante giurisprudenza che esclude lo stato di necessità quando si sopperisca con la condotta delittuosa in questione a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr.

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520); considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di congrua motivazione che richiama l'entità della lesione del bene giuridico protetto, la durata della condotta criminosa e il conseguente danno alla persona offesa, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo in tema di "misure alternative" è manifestamente infondato, poiché l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto) e il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710;

Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consigli re Es/tensore Il