Ordinanza — n. 25152/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI MARCO nato a LODI il 08/01/1980 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Lazzari Marco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva senza alcuna motivazione sul punto pur in presenza di specifico motivo di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, condividendo le conclusioni del Tribunale (che non ha proceduto ad ulteriore istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen.), ha chiaramente illustrato la completezza della piattaforma probatoria per l'affermazione della penale responsabilità e la recisa smentita dibattimentale della versione difensiva (cfr. pp. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 507 cod. proc. pen.), ha chiaramente illustrato la completezza della piattaforma probatoria per l'affermazione della penale responsabilità e la recisa smentita dibattimentale della versione difensiva (cfr. pp. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI MARCO nato a LODI il 08/01/1980 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lazzari Marco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva senza alcuna motivazione sul punto pur in presenza di specifico motivo di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, condividendo le conclusioni del Tribunale (che non ha proceduto ad ulteriore istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen.), ha chiaramente illustrato la completezza della piattaforma probatoria per l'affermazione della penale responsabilità e la recisa smentita dibattimentale della versione difensiva (cfr. pp. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ilricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consig ere Estensore Il Pres'dente