Ordinanza — n. 25151/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECAJ FRANCESK nato il 06/09/1995 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Mecaj Francesk; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. p. 3, ove si sottolinea l'entità del danno, pari a quasi € 1.000); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Ja condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. p. 3, ove si sottolinea l'entità del danno, pari a quasi € 1.000); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Ja condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECAJ FRANCESK nato il 06/09/1995 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mecaj Francesk; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. p. 3, ove si sottolinea l'entità del danno, pari a quasi € 1.000); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Ja condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consig e Estensore Il Pre *dente