Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for contesting sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Garbin Ioselito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding online fraud, mitigating circumstances, and excessive sentencing were rejected as either generic repetitions of lower court findings or outside the scope of appellate review. The court emphasized that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court adequately justified its reduced penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in new evidence or legal errors; generic arguments repeating lower court reasoning or challenging discretionary sentencing are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBIN IOSELITO nato a UDINE il 01/08/1971 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Garbin Ioselito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di valutazione delle emergenze probatorie, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (cfr., in particolare, pp. 3-4, in tema di configurabilità della truffa online, a seguito del versamento su carta PostePay, a mente delle dichiarazioni della persona offesa); considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. p. 4, in merito alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili a fronte della biografia penale); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è genericamente e manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nella specie, l'onere argomentativo del giudice - che ha comunque ridotto la pena - è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. p. 5, in tema di rilevanza dei precedenti e di indifferenza ai provvedimento dell'A.G.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il con 'ere est. Il Pttsidente Ale dr6Tèopizzi Y I. P O. S i T s Di Paola IN CNCIIi1J