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Ordinanza — n. 25148/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25148/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SANDRO nato a BATTIPAGLIA il 20/08/1973 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Sandro Barone; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3, in tema di gravità e abitualità del fatto); ritenuto che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando nel caso di specie il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25148/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate della sentenza impugnata (cfr. p. 4, dove la Corte d'appello ha correttamente individuato a sostegno della sua decisione la spiccata e crescente attitudine criminale dell'imputato a fronte della contestata recidiva) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena recidiva nell'infrazione pentito sanzioni penali scemata imputabilità aggravamento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SANDRO nato a BATTIPAGLIA il 20/08/1973 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sandro Barone; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3, in tema di gravità e abitualità del fatto); ritenuto che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, lamentando nel caso di specie il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate della sentenza impugnata (cfr. p. 4, dove la Corte d'appello ha correttamente individuato a sostegno della sua decisione la spiccata e crescente attitudine criminale dell'imputato a fronte della contestata recidiva) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il consi re est. Il Presidente Alessàndkò Lefzzi D E P )SITATA Sergi Di