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Ordinanza — n. 25147/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25147/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25147/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VELARDI ESPEDITO nato a NAPOLI il 07/10/1957 TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25147/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VELARDI ESPEDITO nato a NAPOLI il 07/10/1957 TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale licenziamento immediato per truffa reato economico falsificazione di monete istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VELARDI ESPEDITO nato a NAPOLI il 07/10/1957 TROTTA FABIO nato a NAPOLI il 23/05/1977 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Velardi Espedito e Trotta Fabio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, quali l'impossibilità di qualificare come concretamente idonea la condotta truffaldina degli imputati, a fronte di una corretta valutazione giuridica operata dalla corte di merito, sulla base di una ricostruzione in punto di fatto coerente con le risultanze istruttorie (cfr., in particolare, p. 5, dove la corte d'appello conferma che le condotte degli imputati - integranti la cosiddetta "truffa dello specchietto" - potevano considerarsi perfettamente idonee e dirette in modo non equivoco ad ingannare la persona offesa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il consi est. Il Pres'clente Alessgg rJ.epizzi Serg9,i Paola D E