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Ordinanza — n. 25146/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and failure to prove mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maria Paola Megale's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the request for a re-reading of the trial record, noting the lower court provided sufficient and consistent reasoning. Furthermore, the claim regarding a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code was dismissed as it merely repeated arguments already rejected on appeal without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it requests a re-reading of the record without new evidence and relies on arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-reading of record mitigating circumstances Article 62 Penal Code court costs and fine truffa aggravata lotta contro la frode difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGALE MARIA PAOLA nato a REGGIO CALABRIA il 01/04/1957 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maria Paola Megale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso postula un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio, a fronte di una congrua doppia conforme motivazione dei giudici di merito, ed è comunque manifestamente infondata laddove trascura l'idoneità decettiva già dell'iscrizione sul sito come venditrice di beni di lusso, correttamente evidenziata nella sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice d'appello, con valutazione schiettamente di merito, esclude che il danno cagionato alla persona offesa sia di lieve entità, considerata l'entità della somma ingiustamente carpita dall'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il Presidente Sere o 2.' D f. l i