Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual reconstruction of criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Giovanni Conte inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that both grounds of appeal attempted to reconstruct facts regarding vehicle ownership using evaluation criteria different from those used by the trial judge. Consequently, the court ruled that the appeal violated legal requirements by challenging a logically sound and legally correct motivation of the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 e 494 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it attempts to reconstruct facts through evaluation criteria differing from those adopted by the court of first instance, thereby violating the principle that the trial judge's motivation is free from logical and legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/09/1952 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Conte; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 642 e 494 cod. pen., non sono consentiti dalla legge, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (cfr, in particolare, pp. 5-6, dove si condivide la valutazione del giudice di primo grado e si disattendono le deduzioni difensive in tema di effettiva altrui titolarità dei veicoli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 e est. Il Presidente 1)