Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specificity and failure to address appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for specific mitigating circumstances and the unification of crimes, but their grievances were deemed too general or repetitive of arguments already rejected at the appellate level. The court upheld the lower courts' decisions on sentencing and crime classification because the appeals failed to provide concrete, specific challenges to the judges' logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 114, 116, 81, 133 cod. pen.: Appeals must be specific and address the reasoning of the appellate court; general or repetitive complaints regarding sentencing or legal application are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL ARRAD YASSINE nato il 29/12/1999 LATIFI AZEDDINE nato il 19/07/1995 GARRAD AYOUB nato il 20/10/1994 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da El Arrad Yassine, Garrad Ayoub e Latifi Azeddine; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente El Arrad Yassine lamenta la mancata applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen. è in parte aspecifico ed in parte non consentito: la doglianza con la quale il ricorrente eccepisce il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non è consentita in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; l'ulteriore censura inerente alla mancata applicazione dell'art. 116 cod. pen.
è aspecifica in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello, con percorso motivazionale sintetico ma esaustivo ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto che il ricorrente abbia concorso alla commissione del reato di rapina ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (vedi pagg. 12 e 13 della impugnata sentenza); rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Garrad Ayoub lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 26 aprile 2023 è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e sufficientemente articolata, hanno evidenziato l'assenza di elementi concreti oggettivamente rivelatori di una unitaria e preordinata ideazione complessiva; la Corte di merito, interpretando correttamente la nozione di unità del disegno criminoso propria della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., ha quindi adeguatamente spiegato le ragioni per cui i reati oggi contestati non possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione con i reati già giudicati dalla Corte di Appello di Milano (vedi pag. 11 della sentenza impugnata); rilevato che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Latifi Azeddine lamenta violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è aspecifico.
Entrambe le sentenze, con motivazione sintetica ma coerente con le risultanze istruttorie, hanno ritenuto incongruo il risarcimento effettuato dal ricorrente in relazione alla gravità dei danni arrecati (vedi pag. 13 della sentenza di primo grado e pag. 14 della sentenza impugnata). Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno - comprensivo non solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale- è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229-01; da ultimo Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Latifi lamenta violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale e corretta la dettagliata determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla "pervicacia nella condotta delittuosa" e della gravità delle condotte (vedi pag. 14 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01;
Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non nnassimata). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend