Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Leonello's appeal against the Milan Court of Appeal's fraud conviction inadmissible. Leonello argued the lower court's reasoning was incorrect regarding the specific fraudulent conduct, but the court found his arguments merely repetitive of facts already rejected. The appeal was rejected because it lacked the required specificity under Article 591 of the Criminal Procedure Code, failing to correlate new reasons with the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat factual arguments already considered and rejected by the court of second instance without providing specific new reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONELLO ANTONIO nato a SINOPOLI il 10/11/1967 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Leonello; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni (peraltro schiettamente fattuali) già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello individua gli estremi della condotta truffaldina dell'imputato nell'intestazione a suo nome della carta Postepay dove è stato accreditato il profitto del reato); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 Il consiglier est. Il Presidente AlesprQ Leopizzi Ser Di Paola