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Ordinanza — n. 25141/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25141/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25141/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUEZ MONTANO LUIS ENRIQUE nato il 30/05/1994 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Vasquez Montano Luis Enrique, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e travisamento della prova è non consentito e,comunqueimanifestamente infondato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25141/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUEZ MONTANO LUIS ENRIQUE nato il 30/05/1994 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Vasquez Montano Luis Enrique, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e travisamento della prova è non consentito e,comunqueimanifestamente infondato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali opposizione tardiva allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale notifica tardiva dei difetti anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASQUEZ MONTANO LUIS ENRIQUE nato il 30/05/1994 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vasquez Montano Luis Enrique, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e travisamento della prova è non consentito e,comunqueimanifestamente infondato; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (vedi in particolare pp. 6-7, ove si sottolinea l'attendibilità della persona offesa, anche per quanto riguarda la patita intimidazione) non presenta alcun vizio logico-giuridico e la qualificazione del fatto come estorsione appare correttg; che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consi1Estensore