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Ordinanza — n. 25140/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as recidivism argument is specific and based on adequate judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giosuè Fioretto inadmissible regarding his challenge to the application of recidivism. The appellant argued that the lower court failed to exclude contested recidivism, violating specific criminal code articles, but the court found this claim aspecific. The court determined that the territorial court's reasoning was logical, coherent, and aligned with established jurisprudence regarding the progression of criminality and increasing danger.

Regesto Legislator

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Art. 133, 99 cod. pen.; The court rejects aspecific appeals against the application of recidivism when the lower court's reasoning is adequate, logical, and consistent with procedural findings and prevailing case law.

Parole chiave

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recidivism application specificity of appeal criminal code provisions progression of criminality inadmissible appeal judicial reasoning Cassazione decision recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTO GIOSUE' nato a NAPOLI il 04/05/1963 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giosuè Fioretto; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 133 e 99 cod. pen. conseguente alla mancata esclusione della contestata recidiva è aspecifico; l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di estorsione è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Con re