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Ordinanza — n. 25139/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence as it requires new sentencing evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Rohi Rachid inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the sentence exceeded the statutory minimum, but the court held that such claims require a new assessment of sentencing appropriateness, which is not permitted in a final review proceeding. Since the lower court's decision was based on sufficient reasoning regarding the crime's gravity and was not arbitrary, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a sentence as excessive in excess of the statutory minimum is inadmissible if it merely requests a new evaluation of sentencing appropriateness, as the lower court's reasoned decision is not subject to re-examination for arbitrariness in this context.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Excess Statutory Minimum Penalty Final Review Proceedings Arbitrary Reasoning Court Costs Award commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROHI RACHID nato il 02/05/1983 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rachid Rohi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato desumibile dal quantitativo significativo di dosi detenute e dall'ingiustificato possesso di una rilevante somma di denaro contante (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Con Es-