Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to raise Art. 48 defense at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Toscano's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reclassification of the offense under Art. 493-ter and a violation of Art. 48, but the appellate court had already thoroughly addressed the criminal liability facts. The court rejected the appeal because the Art. 48 defense was not raised during the second instance proceedings, violating the requirement for timely argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 48 cod. pen.: A defense based on non-compliance with the law must be raised in the second instance; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO LUCA nato a NAPOLI il 30/06/1996 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Toscano e la memoria conclusiva depositata in data 22 aprile 2024 con la quale l'Avv. Francesco Marco De Martino ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 640-ter e 493-ter cod. pen. conseguente alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto che l'ulteriore motivo di impugnazione (dedotto con l'integrazione del ricorso per cassazione datata 3 gennaio 2024) con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 48 cod. pen. non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Con i ieré Eskeivore Il