Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are purely factual and outside cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the first four grounds of complaint were exclusively based on factual arguments rather than legal errors. The appellant challenged convictions for resisting a public official and receiving stolen goods, arguing violations of substantive criminal law and procedural rules. The court rejected these claims, noting that appellate courts had already thoroughly evaluated the evidence and that cassation courts cannot re-evaluate factual findings or adopt new fact-finding parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 235 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review purely factual grounds of appeal or re-evaluate evidence, limiting its role to checking for legal errors and manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 VALENTIN nato il 21/02/1982 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ndoj Valentin; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in relazione alla contestata ricettazione (vedi pagg. 7 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 235 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine all'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale, è manifestamente infondato.
La Corte di merito, con percorso argomentativo esente da illogicità manifeste, ha disposto l'espulsione in considerazione del fatto che l'imputato è soggetto con "spiccata pericolosità sociale e refrattario al rispetto delle prescrizioni imposte dall'ordinamento" (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il C