Italian Court dismisses appeal against criminal judgment regarding evidence, sentencing, and procedural communication issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Frazzano's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the necessity of expert testimony, the severity of sentencing, and procedural delays. The court held that expert reports are discretionary judicial tools not subject to party control, that the lower court adequately addressed sentencing factors including recidivism, and that oral notification to counsel sufficed for procedural deadlines. Consequently, the appeal was dismissed with a fine imposed on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 601, Art. 148 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested issues concern the judge's discretionary assessment of neutral expert evidence, the application of statutory sentencing guidelines including recidivism, or procedural regularities where oral notification to counsel validly substitutes formal service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZANO ANTONIO nato a LUCERA il 28/07/1967 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Frazzano; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato perché, ferma restando l'eccezionalità della rinnovazione istruttoria, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che la perizia per il suo carattere "neutro" è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice e non rientra nella categoria della "prova decisiva (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato, poiché, in primo luogo, l'onere argomentativo del giudice di merito è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo il giudice di merito, sul punto, fare solo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); che la recidiva è stata correttamente ritenuta sussistente - cfr. p. 5 - evidenziando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e ritenendo che la condotta sia sintomatica di una perdurante e spiccata pericolosità e di una accresciuta colpevolezza; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione degli effetti della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata comunicazione del decreto che dispone il giudizio di appello celebrato all'udienza del 30 maggio 2023 è manifestamente infondato: invero, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica, ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio dell'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione dello stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Cons