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Ordinanza — n. 25134/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming robbery misclassified as snatching due to minor violence used to overcome victim resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maverik Carbone inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Carbone argued that the lower court incorrectly qualified the crime as snatching rather than robbery, claiming the violence was insufficient. The court rejected this, ruling that any violence used to overcome resistance automatically transforms the act into robbery, making the snatching charge legally inapplicable in this scenario.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: When violence is employed to overcome the victim's resistance, the act constitutes robbery rather than snatching, as the violence itself becomes the means of deprivation.

Parole chiave

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Robbery vs Snatching Violence against Person Overcoming Resistance Criminal Classification Inadmissible Appeal Italian Penal Code Cassa delle Ammende rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 624-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari
Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, Berruto Donnini
Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, Berruto Donnini, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE MAVERIK nato a MANERBIO il 22/02/1990 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maverik Carbone; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto con strappo, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della sussistenza del reato di rapina (si veda pag. 5 della sentenza, ove la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla borsa di cui l'imputato si era già appropriato); i giudici di appello hanno, quindi, applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558;

Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, Berruto Donnini, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in ta 7 maggio 2024 Il Consigiféige Estensore