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Ordinanza — n. 25133/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to generic appeal grounds and inadmissible fact-based challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25133/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's recognition of his guilt and the lack of mitigated sentencing, but the first ground was rejected as it relied solely on factual disputes outside the cassation court's powers. The second ground was dismissed because the appeal was too generic, failing to meet the statutory requirement to state specific legal and factual reasons for the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, n. 1; Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 648, comma 2, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for lack of interest if it challenges a second-instance judgment that did not properly consider an appeal ground that was manifestly generic and lacked the required exposition of legal and factual reasons.

Parole chiave

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lack of interest generic appeal grounds inadmissible cassation factual review limits statutory requirements appeal motivi di cassazione procedure di ricorso divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv.
Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, Montefusco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valerio Sau; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'imputato quale autore della contestata ricettazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata): tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 648 comma secondo cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, è dedotto in carenza di interesse.

Deve essere premesso che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento della fattispecie attenuata di ricettazione; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione.

La difesa si è, infatti, limitata ad invocare l'applicazione di tale aggravante senza indicare i motivi a fondamento di tale richiesta (vedi pag. 2 dell'appello: "in via subordinata considerare l'ipotesi attenuata dell'articolo 648 così riconducendo la pena in parametri più equi"); ritenuto, pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio non sussistendo il lamentato vizio di violazione di legge o di illogicità motivazionale (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281— 01;

Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il