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Ordinanza — n. 25132/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were limited to facts, exceeding cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a violation of Article 640 of the Penal Code and a defect in reasoning regarding the elements of fraud. The appellant argued these points exclusively in terms of facts, which fall outside the cassation court's jurisdiction to re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment. Consequently, the court ruled that the lower court's factual findings were binding and the appeal must be rejected with costs.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: Appeals limited to legal questions are inadmissible when grounds are exclusively factual, as cassation courts cannot re-evaluate evidence or substitute their own factual reconstruction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual grounds limitation fraud elements assessment lower court findings binding cassation powers scope abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Francesco Passalacqua; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Passalacqua; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA FRANCESCO nato a CROTONE il 30/08/1980 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Passalacqua; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla contestata truffa on line (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il