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Ordinanza — n. 25131/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding conviction and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Daniel Milanovic and Claudia Adzovic inadmissible due to a lack of specific grounds. Although the applicants alleged errors in the lower court's reasoning regarding their guilt and the denial of a mitigating circumstance under Article 62(4), the court found their arguments generic and lacking a critical link to the factual or legal basis of the decision. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000 each.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must explicitly state and argue the critical flaws in the lower court's reasoning; generic complaints without specific reference to the facts or law underlying the decision render the appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds Art. 581 cod. proc. pen. generic arguments mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
4 è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4
Letto il ricorso di Daniel Milanovic e Claudia Adzovic; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati come gli autori dei reati ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniel Milanovic e Claudia Adzovic; ritenuto che il ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati come gli autori dei reati ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 7, 8 e 9 della sentenza impugnata), si limitano a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in