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Ordinanza — n. 25130/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds as required by criminal procedure law. The appellant challenged a lower court's decision on criminal charge reclassification but offered only generic arguments without explicitly detailing the factual or legal flaws. The court ruled that appeals must clearly identify the specific elements of the contested decision to allow for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 646, 61 n.11, 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, requiring the appellant to explicitly articulate the critical flaws in the factual or legal reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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lack of specific grounds criminal appeal inadmissibility charge reclassification aggravating circumstances Cassazione ordinanza risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nonché mancata esclusione della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione di opera, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 646 cod. pen.
Art. 61 n.11 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. nonché mancata esclusione della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione di opera, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 640 cod. pen
conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPUS OMAR nato a SASSARI il 10/12/1986 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Omar Campus; ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta inosservanza degli artt. 646 e 61 n.11 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. nonché mancata esclusione della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione di opera, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Cons ere Estenso Il Pre