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Ordinanza — n. 25129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Angelo Medoro; ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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circostanze attenuanti eccezioni difensive difesa penale parzialità dell'esperto motivi di cassazione probabilità di successo del ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Medoro; ritenuto che il ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la capacità criminale del ricorrente desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), elementi con in quali il ricorrente non si è confrontato con conseguente aspecificità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi,gr re Estensore Il Pres" p ente