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Ordinanza — n. 25128/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming improper robbery qualification due to lack of temporal continuity between theft and violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nadia Ben Allije inadmissible, ordering her to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified her actions as robbery rather than theft, claiming a temporal gap existed between the theft and the subsequent violence against supermarket staff. The court rejected this, ruling that the violence was a continuous act aimed at securing impunity for the theft, thereby satisfying the legal requirements for robbery.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: The court establishes that for the crime of robbery to be perfected, no temporal gap need exist between the act of theft and the use of violence or threat, provided the latter is directed at ensuring impunity for the initial deprivation.

Parole chiave

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Robbery vs Theft Temporal Continuity Impunity for Theft Criminal Qualification Inadmissible Appeal rapina furto di lieve entità scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 624-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh
Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.
Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, Ramaglia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALLIJE NADIA natq,a MILANO il 27/05/1984 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; "-N,„

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nadia Ben Allije; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui per la perfezione del reato di rapina impropria è sufficiente che, come nel caso di specie, tra la condotta di sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia non intercorra un arco temporale tale da interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (cfr.

Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617- 01; Sez. 2, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023, Ramaglia, non massimata). Applicando tale prospettiva interpretativa, condivisa dal Collegio, alla fattispecie concreta in esame, non appare revocabile in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale, deliberazione fondata sul fatto che le condotte di sottrazione ed uso della violenza si sono succedute senza soluzione di continuità e che l'aggressione del personale del supermercato Conad è stata posta in essere per conseguire l'impunità per l'indebita sottrazione (pagg. 8/9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Cons is?Estensore