Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding fraud conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and reiterative, as they merely restated reasons already rejected by the Court of Appeal regarding the fraud conviction and sentencing. Consequently, the decision upholds the lower court's judgment without substantive review of the new claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reiterative of arguments already rejected by the court of appeal; generic appeals lacking new substantive grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA SORDA RENATO nato a PESCARA il 05/06/1972 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Renato La Sorda; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (la Corte d'appello ha ribadito che la responsabilità dell'imputato per il reato di truffa deve ritenersi accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, in base alla deposizione della persona offesa e alla titolarità della carta Poste Pay su cui è confluito il pagamento operato dal soggetto passivo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art 640 cod. pen., è parimenti reiterativo, dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente esplicitato - p. 4 - gli elementi in forza dei quali è integrata la fattispecie concorsuale, offrendo un contribuito materiale alla commissione del reato; ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso inerenti alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. sono manifestamente infondati a fronte di congrua motivazione (cfr. pag. 5, in punto di non esiguità del danno arrecato e di personalità negativa del reo, comprovata dai precedenti penali dello stesso, nonché dall'assenza di elementi positivi); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Consigli Estensore Il P