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Ordinanza — n. 25126/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are inadmissible and facts are not re-evaluated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-qualification of the crime to simple theft and questioned the reliability of the victim, but these claims were deemed specific and repetitive of factual grievances rather than legal arguments. The court held that appellate judges are not bound to re-evaluate evidence or adopt new factual parameters, leaving the lower court's rational reconstruction of the robbery stand.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and legal; courts cannot re-evaluate evidence or adopt new factual parameters, and factual findings are binding unless manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds factual grievances re-evaluation of evidence appellate review limits reiterazione di reati penali restituzione dell'assistenza sociale ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIOCUPO MORENO nato a PESCARA il 28/04/1984 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moreno Occhiocupo; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, all'attendibilità della persona offesa ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto semplice, è al contempo aspecifico e non consentito in quanto reiterativo di doglianze articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di rapina (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in ata 7 maggio 2024 Il Con liarVEstensore Il