Appeal dismissed; highway toll evasion via Viacard lane constitutes fraud, not insolvency fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Paradiso inadmissible, upholding the lower court's reclassification of the offense. The appellant argued for insolvency fraud, but the appellate court correctly applied precedent establishing that using a Viacard lane to queue behind another vehicle constitutes fraud. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 606 cod. pen.: The conduct of a person passing through a highway toll lane reserved for Viacard holders by queuing behind another vehicle constitutes the crime of fraud under Art. 640, not the crime of fraudulent insolvency under Art. 606.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO NICOLA nato a LAMEZIA TERME il 19/08/1968 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Nicola Paradiso; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l'erroneità della riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato; i giudici di appello hanno, infatti, correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la condotta di chi transita attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard accodandosi ad una macchina che lo precede integra il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta (Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 46206 del 15/09/2023, Fabiano, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Co gire;r7e,Estenso.re___ Il Pre ente