Italian Court dismisses appeal as specific ground is repetitive of lower court reasoning on aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to exclude an aggravating circumstance under Article 628 of the Penal Code, claiming a defect in reasoning. The court rejected this as a specific ground because it merely reiterated the same complaints regarding fact-finding and evidence interpretation already addressed conclusively by the appellate court, which relied on credible victim statements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 comma terzo n. 1 cod. pen.; The ground of appeal alleging a defect in reasoning is inadmissible if it is specific only insofar as it reiterates the same complaints regarding the reconstruction of facts and interpretation of evidence already expressed in the appellate judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI FRANCESCO nato a ROMA il 24/08/1997 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Falzoi; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordina alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno ritenuto sussistente la contestata aggravante in considerazione delle attendibili dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consj.gré Estensore Il Pre, 41