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Ordinanza — n. 25121/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as specific arguments are merely repetitive of lower court findings on criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Vitrano and Monaco inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for an erroneous interpretation of Articles 474 and 648 of the Penal Code and claimed flaws in the appellate court's reasoning regarding the criminal elements. The court rejected these claims because they were non-specific and merely reiterated grievances already addressed exhaustively by the lower courts during the double conformity procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are non-specific and merely repetitive of arguments already fully examined and resolved by the appellate court in a reasoned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments double conformity factual findings Penal Code interpretation contraffazione di merci marchi ingannevoli difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VITRANO ALESSIO nato a NAPOLI il 04/07/1992 MONACO SIMONE nato a NAPOLI il 17/06/1992 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Vitrano e Simone Monaco; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano erronea interpretazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato continuato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (vedi pagg. 3- della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il ConsigliEstensore I