Cassation appeal dismissed as inadmissible because denial of restorative justice program access lacks judicial nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rights by denying access to a restorative justice program under Article 129-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such denials are not subject to cassation review because the decision lacks the necessary judicial character.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129-bis cod. proc. pen.; The denial of access to restorative justice programs by a judge does not constitute a judicial act subject to cassation review and is therefore inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI GIOVANNI nato a VARESE il 12/11/1994 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; ARITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Napoli Giovanni; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di adesione ad un programma di giustizia riparativa non è consentito in sede di legittimità. Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023, Baldo, Rv. 285930 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi re Estensore Il Pre 'idente