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Ordinanza — n. 25120/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because denial of restorative justice program access lacks judicial nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated procedural rights by denying access to a restorative justice program under Article 129-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such denials are not subject to cassation review because the decision lacks the necessary judicial character.

Regesto Legislator

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Art. 129-bis cod. proc. pen.; The denial of access to restorative justice programs by a judge does not constitute a judicial act subject to cassation review and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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restorative justice programs cassation inadmissibility judicial nature requirement Article 129-bis procedural costs award restituzione e risarcimento riparazione dei danni di guerra rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 129-bis cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Napoli Giovanni; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di adesione ad un programma di giustizia riparativa non è consentito in sede di legittimità.
art. 129-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Napoli Giovanni; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023
pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023, Baldo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI GIOVANNI nato a VARESE il 12/11/1994 avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; ARITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Napoli Giovanni; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di adesione ad un programma di giustizia riparativa non è consentito in sede di legittimità. Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 6595 del 12/12/2023, Baldo, Rv. 285930 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi re Estensore Il Pre 'idente