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Ordinanza — n. 25119/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for theft, ruling appeal inadmissible due to pecuniary penalty only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25119/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carlo Virzì inadmissible and ordered him to pay costs. Virzì challenged a 600 euro fine for theft under Article 636 of the Penal Code, arguing for a non-prosecution declaration and questioning the conviction's reasoning. The court rejected these claims, noting that appeals against purely pecuniary penalties are legally inadmissible and that the lower court's factual findings were unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 37 comma 1 D.Lgs. 274/00; Art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/00: Appeals against judgments imposing only pecuniary penalties are inadmissible; the sole remedy is a cassation appeal.

Parole chiave

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pecuniary penalty appeal admissibility of appeal theft conviction cassation procedure legal remedy limitation vizi procedurali declinatoria di competenza legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 37 comma 1 D.Lgs. 274/00
Lucantonino Cataliotti del Grano ha insistito nei motivi di appello; osservato che, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D.Igs.
Art. 37 comma 2 D.Lgs. 274/00
Lucantonino Cataliotti del Grano ha insistito nei motivi di appello; osservato che, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D.Igs.
Art. 636 cod. pen.
Il giudice di pace, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Virzì in ordine al reato di cui all'art. 636 cod. pen. (vedi pagg.
art. 672 cod. pen
284793 - 01; considerato che il secondo ed il terzo motivo, con cui il Virzì lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 672 cod. pen.
art. 636 cod. pen
Letto l'appello di Carlo Maurizio Virzì avverso la sentenza del 19.10.2022con il quale il Giudice di Pace di Termini Imerese lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 636 cod. pen; letti i motivi di ricorso depositati in data 15 aprile 2024 con la quale l'Avv.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi
Sez. 5, n. 34802 del 24/04/2019, Santoro
Sez. 5, n. 34802 del 24/04/2019, Santoro, Rv.
Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard
276646 - 01; Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRZI' CARLO nato a PALERMO il 21/01/1972 avverso la sentenza del 19/10/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto l'appello di Carlo Maurizio Virzì avverso la sentenza del 19.10.2022con il quale il Giudice di Pace di Termini Imerese lo ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 636 cod. pen; letti i motivi di ricorso depositati in data 15 aprile 2024 con la quale l'Avv. Lucantonino Cataliotti del Grano ha insistito nei motivi di appello; osservato che, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D.Igs. 274/00, l'imputato può proporre appello solo contro le sentenze del Giudice di Pace che abbiano applicato una pena diversa da quella pecuniaria e che, sempre ai sensi del secondo comma della disposizione citata, l'unico rimedio esperibile avverso la condanna alla sola pena pecuniaria è costituito dal ricorso per Cassazione; ritenuto che il primo motivo con cui il Virzì eccepisce la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di valida querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto secondo cui anche il detentore del bene è legittimato a sporgere querela (vedi Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925-01;

Sez. 5, n. 34802 del 24/04/2019, Santoro, Rv. 276646 - 01; Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv. 284793 - 01; considerato che il secondo ed il terzo motivo, con cui il Virzì lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 672 cod. pen. sono manifestamente infondati. Il giudice di pace, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali ha indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del Virzì in ordine al reato di cui all'art. 636 cod. pen. (vedi pagg. da 6 a 9 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il CopIie,$ EstenseFe