Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence as new sentencing evaluation is inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Muglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Muglia argued that the lower court imposed a sentence exceeding the statutory minimum without sufficient justification, but the court held that requesting a new evaluation of sentencing congruity is not permitted in legitimacy proceedings. The appellate court's determination was upheld because it was based on the defendant's criminal history and the victim's suffering, which the appellant failed to adequately challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A request for a new evaluation of sentencing congruity in appeal proceedings is inadmissible as it constitutes an attempt to re-evaluate the penalty, which must be based on the existing record and cannot be the subject of a new assessment in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGLIA ANGELO nato a ROMA il 19/07/1985 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Muglia; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell'imputato desumibile dai plurimi precedenti e della gravità del danno subito dalla persona offesa (vedi pag. 3), elementi con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi adeguatamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigitensore Il Pre