Cassation court dismisses appeal for manifest unreasonableness and infounded charge misclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bakary Darboe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for manifest illogical reasoning regarding his extortion conviction and requested reclassification of the offense. The court rejected these claims, noting that the lower courts adequately evaluated evidence and correctly classified the conduct under Article 629 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; The Court of Cassation lacks power to re-evaluate evidence or adopt new factual parameters, and an appeal based solely on factual disputes or manifestly unfounded legal misclassification is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARBOE BAKARY nato il 22/11/1996 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bakary Darboe; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per estorsione aggravata è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di estorsione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pag. 1 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno correttamente sussunto la fattispecie concreta nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. in quanto la pretesa del ricorrente non è fondata su un diritto tutelabile in sede di giustizia civile (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Coe EstensQ/e, I