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Ordinanza — n. 25113/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific arguments were already fully addressed in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Danilo Terracciano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for attempted fraud, arguing errors in applying criminal law and the principle of minor offenses. The court rejected these claims because the arguments were non-specific, merely reiterating grievances already exhaustively analyzed and resolved by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and merely repeat grievances already fully addressed and resolved by the lower court in a reasoned judgment.

Parole chiave

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non-specific appeal reiterative grievances exhaustive lower court reasoning attempted fraud conviction inadmissible appeal abbandono del procedimento per truffa doppia punibilità reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico.
Art. 56 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO DANILO nato a NAPOLI il 09/12/1972 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Danilo Terracciano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 640 cod. pen. e l'insussistenza del reato di tentata truffa, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in considerazione delle modalità della condotta e del valore significativo del danno cagionato alla persona offesa, argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato adeguatamente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il