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Ordinanza — n. 25112/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25112/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1974 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Coppola Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, sotto l'abito dell'inutilizzabilità della prova documentale, lamentata in realtà solo la prova della manomissione dei titoli di credito, così muovendo in effetti mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, sull'esistenza di un reato anteriore e sulla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa); osservato che il terzo motivo di ricorso che denunzia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito nel giudizio di cassazione, a fronte di una motivazione di merito, esente da vizi logico-giuridici; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multís, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pp. 2-3, sull'esistenza di un reato anteriore e sulla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa); osservato che il terzo motivo di ricorso che denunzia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito nel giudizio di cassazione, a fronte di una motivazione di merito, esente da vizi logico-giuridici; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multís, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1974 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Coppola Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, sotto l'abito dell'inutilizzabilità della prova documentale, lamentata in realtà solo la prova della manomissione dei titoli di credito, così muovendo in effetti mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 2-3, sull'esistenza di un reato anteriore e sulla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa); osservato che il terzo motivo di ricorso che denunzia la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito nel giudizio di cassazione, a fronte di una motivazione di merito, esente da vizi logico-giuridici; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non essendo necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multís, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Corsi re Estensore