Italian appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maria Cristina Dalmazzo inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific factual elements to support her complaint. The court ruled that the appeal was generic and lacked the required specificity to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specific factual elements necessary to identify the grounds for the alleged violation of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALMAZZO MARIA CRISTINA nato a TORINO il 05/01/1989 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Cristina Dalmazzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art.129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una logicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato con conseguente aspecificità del ricorso (vedi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01).; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi re Esten.sore Il Presidente