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Ordinanza — n. 25109/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of generic mitigating circumstances and sentencing increase arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing increase was not permitted in a legitimacy review. The appellate court correctly noted the lack of favorable elements for leniency and the tardiness of the responsibility admission, while the Court of Cassation upheld the discretion of the trial judge in setting the base and continued punishment under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that in a legitimacy review, complaints regarding the denial of mitigating circumstances or the calculation of sentencing increases are inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and free from illogical reasoning, as sentencing falls within the trial judge's discretion.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legitimacy Review Sentencing Discretion Mitigating Circumstances Continued Punishment Inadmissible Appeal Penal Code Articles attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANE JESSICA nato a ASTI il 12/07/1990 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jessica Giovane; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, anche in considerazione della tardività ed irrilevanza dell'ammissione di responsabilità (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, inoltre, che la Corte di merito, con motivazione esente da illogicità, ha ritenuta congrua e corretta la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione in considerazione della significativa capacità a delinquere manifestata dalla ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Deve essere ricordato, in proposito, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti a titolo di continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Con liere Estensa re-