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Ordinanza — n. 25108/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are repetitive and lack merit regarding criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of specific criminal articles and lack of reasoning regarding the elements of the crimes, but the court found these grounds aspecific and repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court upheld the lower court's exclusion of the mitigating circumstance of minor offense due to the prolonged nature of the conduct, ruling the factual findings were not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; grounds that merely reiterate arguments already addressed and rejected by the appellate court are inadmissible, and factual findings based on non-contradictory reasoning are not subject to review.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds repetitive arguments appellate review criminal procedure factual findings court costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 bis c.p.
Art. 5 c.p.
4 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la condotta sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod.
Art. 131 bis c.p.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 5 cod. pen
4 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la condotta sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.131 bis cod.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta protrattasi per diversi mesi (vedi pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH DARA nato il 15/07/1984 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dara Singh; ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 640 bis e 5 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (vedi, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto e sulle ragioni per cui i giudici di appello hanno escluso che la condotta sia fondata su un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto, è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta protrattasi per diversi mesi (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il ConsJg1Tere Estgns,ore Il Presid