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Ordinanza — n. 25106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to failure to contest recidivism and new legal grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Lombardi Nicola and Soccio Michele inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the appellate court's handling of recidivism and evidence evaluation, arguing violations of criminal procedure and substantive law. The court rejected these claims because the recidivism issue was not specifically contested at the second instance, and other grounds were either repetitive or raised for the first time after the appeal deadline.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.; Artt. 628, 582, 585 cod. pen.; Artt. 62-bis e 133 cod. pen.: Appeals must specifically contest recidivism and new legal violations at the second instance; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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recidivism contestation inadmissible appeal second instance procedure new legal grounds Cassa delle ammende perizia antropologica ed eredobiologica credito lombard circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Letti i ricorsi di Lombardi Nicola e Soccio Michele; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Lombardi lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva in assenza di specifica contestazione è manifestamente infondato.
Artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen.
4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto dal Lombardi e l'unico motivo di impugnazione dedotto dal Soccio, con cui si contesta violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 628, 582, 585 cod.
Artt. 628, 582, 585 cod. pen.
Artt. 62-bis e 133 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Letti i ricorsi di Lombardi Nicola e Soccio Michele; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Lombardi lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
Va richiamato il principio di diritto secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv.
Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini
213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDI NICOLA nato a SAN MARCO IN LAMIS il 24/05/1995 SOCCIO MICHELE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 17/10/1999 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Lombardi Nicola e Soccio Michele; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Lombardi lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della recidiva in assenza di specifica contestazione è manifestamente infondato. I giudici di appello, in considerazione della mancata contestazione della recidiva, hanno rideterminato la pena senza procedere ad alcun aumento ai sensi dell'art. 99 cod. pen., così emendando l'errore contenuto nella sentenza di primo grado (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto dal Lombardi e l'unico motivo di impugnazione dedotto dal Soccio, con cui si contesta violazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 628, 582, 585 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della perizia antropometrica, sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente Lombardi lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello.

Va richiamato il principio di diritto secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consigli Esten