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Ordinanza — n. 25105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific arguments regarding factual requalification and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Guarda Elena inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of facts into theft and the granting of general mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and lacking specific critique. Consequently, the appellate court's factual findings on the lack of evidence for the appellant's involvement and the absence of positive elements for leniency were upheld as unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 62 c.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints regarding factual requalification or the denial of mitigating circumstances without explicit critical arguments are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic argument factual requalification mitigating circumstances court of cassation specificity requirement appellate review abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 62 c.p.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA ELENA nato a ABBIATEGRASSO il 26/06/1979 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guarda Elena; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo A) nel reato di furto è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno evidenziato la carenza di elementi idonei a dimostrare un coinvolgimento della ricorrente nel reato presupposto di furto della tessera bancomat ricettata (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena, dando seguito all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi Estensore