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Ordinanza — n. 25104/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and new sentencing review in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new evaluation of the crime's subjective elements and sentencing appropriateness, but the Court found these arguments repetitive of the appellate court's reasoning and barred from this stage. Consequently, the appellate court's factual findings and sentencing were upheld as rational and non-arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court reasoning; new sentencing evaluations are prohibited in legitimacy proceedings unless arbitrariness is proven.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing review prohibition repetitive arguments subjective element of crime pena pecuniaria non riscuotibile indennità per il danno soggettivo ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 646 cod. pen
Letto il ricorso di Rosco Paolo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSCO PAOLO nato a LODI il 11/03/1966 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rosco Paolo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di appropriazione indebita (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto e del danno procurato alle persone offese (vedi pag. 16 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Cons iere Esy2e