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Ordinanza — n. 25103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVACQUA RAFFAELE nato a MILANO il 30/07/1977 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Bevacqua Raffaele, Vista la memoria Avv. Giovanni Schinea, trasmessa il 5 maggio, e ritenutane la tardività; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. è privo di concreta specificità e tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, laddove, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pp. 3-4 della sentenza impugnata), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che, a pag. 4, con congrua motivazione ha ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, essendosi l'imputato impossessato di beni di cui disponeva in virtù del contratto di locazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'insussistenza delle contestate circostanze aggravanti comuni è manifestamente infondato (si veda pag. 4 ove i giudici correttamente hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 61 cod. pen. avendo l'imputato, danneggiando l'immobile per asportare i beni, aggravato le conseguenze del reato); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 4, in merito all'entità del danno); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 61 cod. pen; Ordinanza — n. 25103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giovanni Schinea, trasmessa il 5 maggio, e ritenutane la tardività; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. è privo di concreta specificità e tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, laddove, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pp. 3-4 della sentenza impugnata), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che, a pag. 4, con congrua motivazione ha ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, essendosi l'imputato impossessato di beni di cui disponeva in virtù del contratto di locazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'insussistenza delle contestate circostanze aggravanti comuni è manifestamente infondato (si veda pag. 4 ove i giudici correttamente hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 61 cod. pen. avendo l'imputato, danneggiando l'immobile per asportare i beni, aggravato le conseguenze del reato); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 4, in merito all'entità del danno); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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appropriazione indebita di beni demaniali danneggiamento espropriazione abusiva restrizione della proprietà senza risarcimento impiego illecito di valori patrimoniali reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Giovanni Schinea, trasmessa il 5 maggio, e ritenutane la tardività; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 61 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVACQUA RAFFAELE nato a MILANO il 30/07/1977 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevacqua Raffaele, Vista la memoria Avv. Giovanni Schinea, trasmessa il 5 maggio, e ritenutane la tardività; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. è privo di concreta specificità e tende ad ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio, laddove, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pp. 3-4 della sentenza impugnata), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che, a pag. 4, con congrua motivazione ha ritenuto sussistente il reato di appropriazione indebita, essendosi l'imputato impossessato di beni di cui disponeva in virtù del contratto di locazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'insussistenza delle contestate circostanze aggravanti comuni è manifestamente infondato (si veda pag. 4 ove i giudici correttamente hanno correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 8 dell'art. 61 cod. pen. avendo l'imputato, danneggiando l'immobile per asportare i beni, aggravato le conseguenze del reato); ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 4, in merito all'entità del danno); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Con e Estens