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Ordinanza — n. 25102/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding double motivation and extinction of crime subject to specific parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25102/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the double reasoning on signature authenticity and the application of the crime extinction rule. The court found the first argument flawed by citing established case law and the second and third arguments baseless due to the subjective nature of the extinction cause.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 162-ter c.p.; Art. 182 c.p. The double reasoning requirement does not apply when the court's argumentation is congruous and logical, and the cause of crime extinction under Art. 162-ter c.p. is subjective, affecting only the specific beneficiary of the repair.

Parole chiave

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double motivation requirement crime extinction subject signature authenticity inadmissible appeal correction of judgment indennità per il danno soggettivo ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
2 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, lett.
Art. 162-ter c.p.
Art. 182 c.p.
pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicchè ha effetto, ex art. 182 cod.
art. 162-ter cod. pen
art. 182 cod. pen
pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicchè ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023
pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo Gaetano, Rv.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA SERGIO nato a SERRENTI il 14/02/1959 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; z

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sanna Sergio, ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, la doppia conforme motivazione di merito (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché con argomentazione congrua e non illogica si indicano gli elementi confermativi dell'autografia della firma apposta sul modello CAI, peraltro, confermata dalle dichiarazioni agli atti del teste Marco Falchi; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge e il terzo motivo di ricorso che contesta l'illogicità della motivazione, entrambi in relazione alla causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. sono manifestamente infondati perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicchè ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi (Sez. 2, n. 20210 del 31/03/2023, Nuovo Gaetano, Rv. 284712-01); rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 Il Co'n ulkre Estensore Il Prpside