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Ordinanza — n. 25100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI PASQUALE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 20/02/1966 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Pasquale Scali; Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l'Avv. Sergio Laganà ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Comnnisso con cui viene eccepita la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello). ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sergio Laganà ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Comnnisso con cui viene eccepita la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello). ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv.

Parole chiave

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altri capi d'accusa facoltà di astenersi dal testimoniare motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione indennità di patrocinio recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALI PASQUALE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 20/02/1966 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Scali; Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l'Avv. Sergio Laganà ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Comnnisso con cui viene eccepita la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello). ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv.

Laganà con cui viene eccepita erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen. e 192, 603 e 606 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova e motivazione apparente in ordine alla contraddizione tra le dichiarazioni del teste Zappia e le dichiarazioni dell'imputato è al contempo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità della versione dell'imputato e la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Co li