Italian Supreme Court dismisses appeal as specific and inadmissible for new sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Guesmi Kali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal specific because it merely reiterated arguments already addressed in the appellate judgment regarding evidence and facts. The second ground was rejected as it sought a new evaluation of the sentence's appropriateness, which is prohibited in a legality review. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the conviction and penalty without interference.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.; Art. 360 n. 2 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is specific, reiterating arguments already decided, or if it attempts to obtain a new evaluation of the sentence's appropriateness which is excluded from a legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUESMI KALI nato il 08/08/1990 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Guesnni Kali; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inutilizzabilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
La Corte territoriale, con argomentazioni immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del reato, gravità che ha indotto i giudici di appello al diniego delle attenuanti generiche unitamente ai precedenti da cui è affetto il ricorrente ed alla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Con Hero