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Sentenza — n. 25097/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25097/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO ALEANDRO nato a MASSA DI SOMMA il 15/05/1992 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Aleandro Petrazzuolo, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 5 aprile 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 5 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 642 cod. pen. Il ricorrente, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il travisamento della prova e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25097/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Il ricorrente, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il travisamento della prova e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione reiterate inosservanze della legge revisione in materia penale risarcimento per errore giudiziario dubbio circa il carattere di infrazione adattamento delle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRAZZUOLO ALEANDRO nato a MASSA DI SOMMA il 15/05/1992 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

Aleandro Petrazzuolo, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia, in data 5 aprile 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 5 luglio 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona lo ha condannato per il reato di cui agli all'art. 642 cod. pen. Il ricorrente, con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il travisamento della prova e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La persona offesa Generali Italia spa, in data 18 aprile 2024, ha rimesso la querela sporta nei confronti di Aleandro Petrazzuolo, il successivo 22 aprile 2024 il ricorrente ha accettato detta remissione di querela. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui all'art. 642 cod. pen. estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 7 maggio 2024 Il Consi eretensore_.> Il Pr i