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Ordinanza — n. 24989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraudulent bankruptcy conviction for lack of specific grounds and legal equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for fraudulent documentary bankruptcy was legally erroneous due to a mismatch between the indictment and the judgment regarding the destruction versus non-keeping of accounting records. The court rejected this, citing established precedent that these two factual scenarios are legally equivalent, and found the second ground for appeal to be repetitive and generic for lacking specific elements required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 216 comma 1 n. 2 e 222 R.D. n.267/1942; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive, generic, or fail to specify the elements of the error, particularly when the conviction relies on a legal equivalence between non-keeping and destruction of accounting records.

Parole chiave

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fraudulent documentary bankruptcy criminal procedure admissibility legal equivalence of offenses specific grounds requirement Cassation inadmissibility bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 216 comma 1 n. 2 R.D. n.267/1942
Art. 222 R.D. n.267/1942
Art. 217 L. fall.
Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta in subordine l'erronea applicazione della legge penale per mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 217 L. fall. - è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
- è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017
(Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASANISI DOMENICO nato a TRINITAPOLI il 10/01/1962 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; n. Rilevato che Domenico Basanisi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Gorizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 222 R.D. n.267/1942. Lette le conclusioni pervenute nell'interesse del ricorrente in data 22 maggio 2024, con le quali il difensore di fiducia ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale per aver fatto rientrare nella condotta della sottrazione o distruzione la mancata conservazione di scritture contabili - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poiché tali fattispecie si equivalgono. (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Rv. 271847).

Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta in subordine l'erronea applicazione della legge penale per mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 217 L. fall. - è ripetitivo e generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 12: integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, delle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo.

L'elemento psicologico del dolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori, nella specie è logicamente desumibile da un lato dal mancato rinvenimento della scritture, della cui tenuta è stato sollevato lo studio commercialista dopo l'anno 2005, proprio in concomitanza dell'inizio della crisi dell'attività imprenditoriale, dall'altro dal fatto che la documentazione consegnata dall'imputato non è stata di alcuna utilità per la ricostruzione del patrimonio e dell'attività della fallita.) Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il ci- liere